ORDINANZA DEL SINDACO
N. 18 DEL 06-06-2013
OGGETTO: CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA - ANNO 2013.-
L'anno duemilatredici addì sei del mese di giugno, il Sindaco GIACALONE GASPARE
PREMESSO CHE:
Ÿ Ai sensi dell’art.15 della legge 22/02/1992, n.225, il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile;
Ÿ Il D.Lgs. 31/03/1998 n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
-VISTAla legge 21/11/2000 n.353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, art.10;
-VISTOil D.Lgs. del 18/08/2000 n.267 - art.54, in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti, per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
-VISTOlo stato di pericolo per il possibile verificarsi di incendi, su tutto il territorio comunale;
-RITENUTOnecessario ribadire gli obblighi degli Enti e delle persone fisiche e giuridiche, detentori, a qualsiasi titolo, di terreni ai fini della tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
CONSIDERATO:
Ÿ Che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si prospetta la necessità di prevenire incendi che potrebbero verificarsi a danno delle diverse tipologie di colture nel territorio comunale;
Ÿ Che, negli anni precedenti, a causa degli incendi, si sono verificati situazioni di pericolo in prossimità di edifici residenziali sparsi nelle campagne;
Per tutto quanto sopra premesso,
O R D I N A
agli Enti ed alle persone fisiche e giuridiche, detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed aree incolte, con effetto immediato e fino al 30/Settembre/2013:
1.
Di provvedere,immediatamente, e comunque,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al decespugliamento e alla rimozione di erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in corrispondenza di terreni di loro proprietà, nonché in corrispondenza di limitrofi cigli e scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.-
2.
Di ricavare, nei terreni, sia incolti che coltivati, a qualsiasi titolo posseduti, viali o fasce parafuoco, nei lati confinanti con strade e sentieri, per una larghezza non inferiore a ml. 5, e, nei lati confinanti con immobili di terzi e con linee ferroviarie, per una larghezza non inferiore a ml.10.-
3. Gli inadempienti alla presente Ordinanza, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati dal verificarsi di eventuali incendi, saranno denunciati, anche penalmente, ai sensi degli Artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 -449 e 650 del c.p., per la mancata osservanza del presente provvedimento.-
4. La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio, ed affissa nei luoghi maggiormente frequentati, per essere resa nota all’intera cittadinanza. La stessa sarà trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Provinciale di Trapani, alla Provincia Regionale di Trapani, all’ANAS S.p.A. di Trapani, alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. - Direzione Compartimentale di Palermo (Piazza Cairoli, n.5 – 90123 Palermo), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, nonchè al Dirigente del III° Settore di questo Ente, ciascuno per quanto di propria competenza. Inoltre, il presente provvedimento sarà trasmesso al Corpo Forestale Regionale - Distaccamento di Erice, alla Compagnia Carabinieri di Marsala, al Commissariato P.S. di Marsala, alla Questura di Trapani, alla Stazione Carabinieri di Petrosino, nonchè al Comando Polizia Municipale – Sede, per l’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo.-
Letto e sottoscritto a norma di legge.
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IL SINDACO |
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GIACALONE GASPARE |